Il diritto del nascituro a conoscere le proprie origini vs. il diritto all’anonimato del donatore
Nell’ambito della discussione sulle tecnologie riproduttive nella modalità eterologa emerge la questione etico-giuridica della contrapposizione tra i diritti del nascituro a conoscere le proprie origini e i diritti del donatore all’anonimato. L’articolo esamina in modo critico gli argomenti delle diverse posizioni di pensiero nell’ambito della discussione pluralista, tra il libertarismo favorevole all’anonimato del donatore e all’assenza dell’obbligo di rivelare agli altri e al figlio le modalità della nascita e la teoria personalista che concepisce la donazione di gameti come responsabilità nei confronti di chi nasce, riconoscendo il diritto del nato a “conoscere la propria origine”, sia in riferimento alle modalità della propria nascita che in riferimento ai referenti genetici, per motivi di carattere igienico-sanitario e di carattere psicologico esistenziale. L’articolo analizza la regolazione giuridica attuale e il documento del Comitato Nazionale per la Bioetica.
In the discussion on heterologous fertilization, the ethical and legai conflict between the rights of the unborn child to learn about his/her origins and the rights of the donor to be granted anonymity becomes apparent. The article critically examines different positions in the pluralist debates, comparing the libertarian view supporting the anonymity of the donor and the absence of the obligation to disclose to others and to his son/daughter how they were conceived, and the personalistic theory that views gamete donation as a responsibility towards those subsequently born. This perspective recognizes the right of the born to “know their origin”, both with reference to how they were conceived and to theirgenetic referents, for reasons of health and hygiene and for existential-psychological reasons. The article analyses the current legal regulation and the relevant document of the National Bioethics Committee.